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Notizia 02/05/2016

Il super-ammortamento : delineata la disciplina completa



La Legge 28/12/2015 Nr 208, c.d. Legge di Stabilita' 2016, ha introdotto una disciplina agevolativa di maggiorazione del costo deducibile sul quale calcolare gli ammortamenti, denominato "super-ammortamento", con la finalita' di favorire l'acquisto di beni strumentali nuovi potendo usufruire di un beneficio fiscale lungo la vita utile del beneIl beneficio previsto dalla disciplina e' applicabile ai beni produttivi nuovi acquistati dal 15.10.2015 al 31.12.2016. A tal fine valgono i criteri generali previsti dal Tuir, ovvero la data di consegna o spedizione oppure, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro diritto reale. Pertanto una parte delle spese per l'investimento puo' essere stata effettivamente sostenuta prima del 15.10.2015.
In caso di cessione del bene prima della conclusione del piano di ammortamento, nel determinare la minusvalenza / plusvalenza non si potra' tener conto della maggiorazione del 40%.
Nell'agevolazione rientrano tutti i beni materiali ammortizzabili inclusi quelli diversi dai fabbricati e dalle costruzioni ed in generale dai beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%. Il bene deve essere nuovo, pertanto sono esclusi dalla disciplina i beni usati, mentre e' ammesso anche il bene che viene esposto in showroom ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo.
Requisito cardine, pero', per capire se il bene rientra nella disciplina del "super-ammortamento" e' che il bene possieda il requisito della strumentalita', ovvero i beni devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa.
La Legge, inoltre, prevede che siano altresi' maggiorati del 40% i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento dei beni di cui all'art. 164, comma 1, lettera b) del Tuir. La lettera b) stabilisce la deducibilita' nella misura del 20% relativamente ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, che non siano utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa.
Il superammortamento produce effetti esclusivamente dal punto di vista fiscale senza impattare sulla redazione del Bilancio di esercizio, consentendo la determinazione di maggiori quote di ammortamento ai soli fini Irpef ed Ires, mentre e' invece esclusa la rilevanza ai fini Irap.
Infine, il beneficio della maggiorazione del 40% si applica anche ad i beni acquisiti attraverso contratti di locazione finanziaria. In quest'ultimo caso il "super-ammortamento" riguarda esclusivamente la quota capitale dei canoni, pertanto resta fuori dal beneficio la quota interessi che non rappresenta il costo di acquisto del bene, ma il costo del finanziamento alla base della locazione finanziaria.


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